Creditore e debitore: attenti alla prescrizione

08 Marzo 2013
Prescrizione dei diritti: per capirla partiamo da un paragone alimentare...
Come il latte che, se non viene consumato entro un tot di giorni, scade, così anche i diritti, se non vengono esercitati entro un certo periodo di tempo, scadono, o meglio si prescrivono.

Succede così che il titolare di un diritto, se non si attiva entro il c.d. “termine di prescrizione”, rischia di non riuscire più a farlo valere.
Facciamo l'esempio di un diritto di credito, come il diritto del proprietario di un appartamento a ricevere dall'inquilino (il conduttore) il pagamento del canone di affitto. In questo caso il termine di prescrizione è di cinque anni.
Mettiamo il caso che l'inquilino non abbia pagato l'affitto del mese di maggio 2010, che avrebbe dovuto versare il 5 dello stesso mese: il proprietario potrà richiedere il pagamento fino al 5 maggio del 2015, dopodichè l'inquilino potrà anche rifiutarsi di pagare opponendo l'intervenuta prescrizione.
Qualora, però, l'inquilino pagasse il canone, senza eccepire la prescrizione, non potrà più richiedere indietro la somma versata, perchè il pagamento, anche se successivo ai cinque anni, costituisce rinuncia alla prescrizione.

Perchè esiste il meccanismo della prescrizione?
Il nostro ordinamento giuridico favorisce le situazioni certe e chiare. In quest'ottica non si può pretendere che un debitore, resti tale all'infinito. Del resto, se il creditore non si attiva per farsi pagare, evidentemente non ha interesse a ricevere i soldi.

Dalla regola della prescrizione sono, però, escluse alcune categorie di diritti considerati “più importanti” e per questo imprescrittibili, ad esempio il diritto di proprietà, i diritti della personalità (es. diritto al nome), i diritti di stato (es. la cittadinanza), le potestà di diritto familiare (es. potestà genitoriale), ecc.

Come si computano i termini di prescrizione e da quando decorrono
I termini di prescrizione sono stabiliti dalla legge e si calcolano a partire dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (vedi esempio sopra).
Se, poi, il giorno finale è un festivo, si ha una proroga automatica al giorno seguente non festivo.

Quali sono i termini di prescrizione
Il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni, ma la legge stabilisce anche casi di prescrizione breve, eccone alcuni:
- diritto al risarcimento del danno: 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dannoso;
- diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale di veicoli: 2 anni;
- canoni di locazione: 5 anni;
- prestazioni periodiche (es. bollette): 5 anni;
- diritto all'indennità per cessazione del rapporto di lavoro: 5 anni;
- spese condominiali: 5 anni;
- rate di mutui o finanziamenti: 5 anni;
- multe: 5 anni;
- tributi locali: 5 anni;
- bollo auto: 3 anni;
- pagamento del premio assicurativo: 1 anno;
- altri diritti derivanti da contratti di assicurazione: 2 anni;
- diritti derivanti da contratti di spedizione o trasporto di cose o persone: 1 anno;
- diritto di recesso da contratti conclusi fuori dai locali commerciali: 10 giorni lavorativi (v. lettere di recesso luce, gas e telefonia, link).

Interruzione della prescrizione
Durante la decorrenza del termine di prescrizione, questo può essere interrotto da alcuni comportamenti tenuti dal titolare del diritto (tornando all'esempio di prima: il proprietario invia all'inquilino una lettera, tecnicamente una diffida ad adempiere con contestuale costituzione in mora, con la quale richiede il pagamento del canone) oppure da comportamenti del debitore stesso (es. pagamento di una parte del dovuto, lettera scritta nella quale riconosce di avere un debito nei confronti del creditore).
Dal momento in cui viene interrotta la prescrizione, attenzione, però, che ricomincia a decorrere un nuovo termine.

Un consiglio per il creditore: non lasciare trascorrere il termine di prescrizione, esercita il tuo diritto in tempo, ad esempio inviando al tuo debitore una lettera di diffida ad adempiere.

Un consiglio per il debitore: se è trascorso il termine di prescrizione senza che il creditore si sia mai fatto vivo, contesta le sue pretese eccependo la prescrizione.

Per una valutazione del tuo caso e un aiuto nella redazione della lettere da inviare al tuo creditore/debitore scrivi qui la tua richiesta.

Giovanni Ferrari e Valeria Gritti
Avvocati in Genova e su Diritto Semplice


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