Disdetta dell'abbonamento alla palestra: ecco come liberarsi

11 Aprile 2014
Ti è capitato di firmare un contratto che ti impegna per lungo tempo, per poi renderti conto che, per le ragioni più svariate, non desideri più quel servizio?

Uno dei casi più comuni è quello delle palestre, che, per attirare nuova clientela, propongono offerte magari anche vantaggiose, ma che "incastrano" i malcapitati con abbonamenti di durata infinita (anche di più di un anno) da cui sembra molto difficile liberarsi. In effetti, leggendo il contratto, pare non vi sia scampo: il cliente ormai è iscritto per anni e deve continuare a versare l’importo mensile, trimestrale o semestrale, nonostante non voglia più usufruire di quel servizio. Inutile rivolgersi ai gestori della palestra, che non vorranno sentire ragioni.
Quello che forse non sai è però che, in casi come questi, la soluzione si può trovare proprio nel contratto che sembra fregarti.

Infatti, contratti di questo tipo prevedono spesso la possibilità per il titolare della palestra di recedere o escludere gli iscritti unilateralmente e senza motivo in qualsiasi momento, mentre non prevedono per i clienti analoga facoltà di liberarsi del contratto, anzi, escludono espressamente la possibilità di rimborso per l’abbonato in caso di interruzione della frequenza.

Clausole (ovvero articoli del contratto) così formulate sono molto “sospette”, dal momento che rendono il contratto squilibrato quanto a diritti e obblighi delle parti.

Situazioni di questo tipo sono state specificamente prese in considerazione dall’art. 33 del Codice del Consumo, che considera “vessatorie” le clausole che prevedono un impegno definitivo del consumatore (cioè, l’abbonato), mentre l’esecuzione della prestazione del professionista (ossia, il titolare della palestra) è subordinata unicamente alla sua volontà.

Ugualmente vessatoria è la clausola che riconosce solo al professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto.

Queste e le altre clausole indicate dal Codice del Consumo hanno una particolare regola: anche se sono state accettate, ed anche se sono state firmate due volte per "specifica" approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sono comunque nulle, ossia non possono produrre effetti negativi nei confronti del consumatore.

Le aziende non possono insomma, anche se abbiamo firmato, imporci un contratto squilibrato ed ingiusto.

Dunque cosa fare?

Controlla attentamente il tuo contratto. Se non hai possibilità di recedere o disdire, non disperare: gli articoli (clausole) che ti incastrano potrebbero infatti essere vessatori (= nulli) e quindi potresti non rispettarli e liberarti da ogni obbligo di proseguire a frequentare e pagare la palestra.

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