Cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Quando anche le commissioni up front sono rimborsabili

Per stabilire in quale misura oneri e commissioni debbano essere restituiti al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, si fa normalmente riferimento ai concetti di costi up front e di costi recurring, a seconda che riguardino attività e servizi temporaneamente collocabili nella fase preliminare e formativa del contratto oppure attività e servizi che si svolgono nella fase esecutiva: i primi rimangono acquisiti dall’intermediario in quanto esauriti al momento della stipula del contratto, i secondi debbono essere restituiti, ad eccezione dalla porzione già maturata al momento dell’avvenuta estinzione anticipata.
Questo in linea di massima.
Da ciò che le commissioni up front non devono essere restituite? Ma è sempre così?
No, in quanto in alcuni casi le commissioni up front possono e devono essere restituite.
Vediamo quando
Le commissioni di attivazione
Le commissioni di attivazione sono per definizione dovute per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relativi all’attivazione del prestito presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico e come tali non sono oggetto di maturazione nel corso del tempo.
Ma non è sempre così.
Capita infatti che le commissioni di attivazione siano poste a copertura anche dei “rischi legati al passaggio dello stesso cedente ad altro datore di lavoro o ad altro ente pensionistico del cedente” oppure dei “rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell’ente pensionistici medesimo ad effettuare le trattenute e di ritardo nell’inizio delle trattenute stesse”.
In questo caso, come ribadito da ultimo con la decisione n. 6069/2018 l’ABF, Collegio di Bari, il consumatore ha diritto al rimborso delle commissioni di attivazione non maturate calcolate secondo il criterio pro rata temporis.
Sul punto si richiama, tra le tante, la decisione del Collegio di Napoli, n. 832/2017, ove si rileva che “quanto alla natura degli oneri chiesti in restituzione, il Collegio, sulla scorta dei principi elaborati dalla nota decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento, osserva che: (...) b) le commissioni di attivazione sono da restituire perché riferite anche ai “casi di passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici” e ai “rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell’ente pensionistici medesimo ad effettuare le trattenute e di ritardo nell’inizio delle trattenute stesse”, eventi tutti verificabili nella fase esecutiva del contratto”.
Verificate quindi con attenzione il vostro contratto e il conteggio estintivo.
Se avete qualche dubbio, potete affidarvi ai nostri legali.