Parere di diritto civile - Traccia n. 11

Con contratto preliminare del gennaio 2013, la società Alfa, promittente venditrice e Caio, promissario acquirente, si obbligavano a stipulare un contratto di compravendita di un’unità immobiliare facente parte di un maggior fabbricato in fase di costruzione verso il pagamento di un corrispettivo di € 200.000,00. In fase di preliminare, Caio versava in acconto l’importo di € 50.000,00 obbligandosi alla corresponsione di rate mensili di € 10.000,00 con versamento della residua somma a seguito della stipula del contratto definitiva alla data fissata del 30 luglio 2013.

Alla scadenza del termine, non seguiva la stipula del contratto definitivo, attesa la presenza di irregolarità amministrative per il rilascio del certificato di agibilità e a gravi vizi costruttivi rilevati dal promissario acquirente. Caio pertanto notificava alla società Alfa atto di citazione domandando la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno che ne è conseguito, quantificato sulla scorta di quanto già corrisposto alla società Alfa. Quest’ultima a sua volta si rivolge al suo legale di fiducia rappresentando che i vizi lamentati da Caio risultano in realtà inesistenti ed ancora che il promissario acquirente si era reso inadempiente essendosi limitato alla corresponsione della somma in acconto, non avendo versato alcun importo di cui alle richiamate rate mensili.

Il candidato, assunte le vesti del legale della società Alfa, rediga motivato parere.

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