Come ridurre il canone di locazione fino al 75%  - Le conseguenze della mancata registrazione del contratto

30 Settembre 2012
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili ad uso abitativo devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (inquilino o conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, versando le imposte dovute.

Il termine per la registrazione del contratto di locazione è di 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).

Quali sono le conseguenze della mancata registrazione totale (contratto di locazione in nero) o parziale (canone di locazione dichiarato inferiore a quello effettivamente pagato)?

Prima di tutto, finché il contratto di locazione non viene registrato, questo è nullo. Ciò comporta che in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione, il proprietario di casa non potrà agire contro l’inquilino per ottenere lo sfratto per morosità, il cui presupposto è l’esistenza di un valido contratto di locazione.

Una volta invece registrato il contratto (registrazione volontaria o d’ufficio), il canone di locazione viene fissato dalla legge in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per famiglie degli impiegati ed operai e la durata del contratto sarà di 4 anni dalla data di registrazione del contratto.

Quindi se siete un conduttore e il vostro contratto non è stato registro all’Agenzia delle Entrate, potete provvedere voi stessi alla registrazione del contratto e ottenere da quella data un contratto di locazione di durata di 4 anni il cui canone sarà pari al triplo della rendita catastale, riuscendo a risparmiare anche fino al 75% del canone.

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